provocatore

Parola: Procedimento disciplinare

Procedimento disciplinare

In generale

massime

003/92.1-Indagini preliminari - Procedimento disciplinare

117/91.1-Istituto della continuazione del processo penale

083/90-Consiglio ordine - organo amministrativo - partecipazione del P.M.

021/93-Rapporti con i magistrati

096/90.1-Procedimento disciplinare - Natura amministrativa

082/96.1-Procedimento davanti al C.d.O., Apertura d'ufficio

sentenze penali-procedimento penale - azione civile

massime

063/90-Azione penale - Azione civile

015/96-Giudizio penale- Patteggiamento

036/90-Procedimento penale - Autonomia

007/90-Penale - Assoluzione per insufficienza di prove

006/90-Iscrizione albo - Provvedimento del Consiglio - contestazione dei fatti

117/95-Rapporti con il giudicato penale

049/91-Fatti a rilevanza penale e disciplinare - Autonomia dei giudizi

015/91.1-Pendenza di procedimento penale - Sospensione - Potere discrezionale

099/95.1-Giudizio penale- Autonomia - Valutazione dei fatti

103/95.1-Rapporti con il procedimento penale

giudizio primo grado davanti coa

massime

033/92-Contestazione addebito - Violazione effettivamente accertata - Non corrispondenza - Violazione diritto difesa

102/91-Incolpato - Dibattimento - Termine a comparire - Sospensione feriale

022/92.1-Applicabilità norme al processo civile - Notifica ricorso

079/90-Contestazione differente dal fatto

006/91-Omessa regolare convocazione - Delibera assunta in presenza di un numero legale di consiglieri .

007/91-Istruzione probatoria - Difetto di prova certa - Assoluzione.

013/91-Comunicazione di apertura del procedimento - Omessa sottoscrizione

030/90-Dibattimento - Impedimento a comparire -

144/89-1notifica atto di citazione. riformulazione addebiti

095/89.1-diritto di difesa - deposito memorie - rinvio alle norme del c.p.c.

066/89.Decisione - Contenuto - Sottoscrizione - Norme applicabili

158/89.1-Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell'Ordine

171/89.1-Giudizio di primo grado avanti il Consiglio dell'Ordine

019/95 Prova - mancanza di prova su di un determinato comportamento

020/96-Contestazione non precisa - Nullità - Prova

100/95.1-Prova sussistenza dei fatti - Amnistia

120/95 prova -mancanza di elementi probatori

112/95.1-Impedimento a comparire del difensore

128/95.1-Impedimento a comparire del difensore

102/95.1-Comparizione incolpato - Impedimento giustificato

112/92- convocazione interessato- tentativo di conciliazione

97/96.1-Comparizione incolpato-domanda di rinvio-certificato medico

074/92.Proscioglimento addebito - Prova testimoniale incerta e imprecisa

085/92.1-Deposito della sentenza - Collegio giudicante

035/95.1-Mancata audizione dei testi ammessi

080/90-Convocazione incolpato - Termine

Cass. Sent. civ. 12391/92

043/92-Notificazione decisione - Impugnazione - Difesa professionista

088/95.1-Decisioni Consiglio - notifica

099/89.1-Decisioni Consiglio - Notifica

043/92-Decisioni Consiglio -Notifica- Impugnazione - Difesa professionista

022/92.1-Procedimento disciplinare-Applicabilità norme al processo civile

123/89.1-Decisioni Consiglio - Notifica

079/91.1-Procedimento disciplinare - Consiglio competente

098/90-Notifica atto citazione giudizio disciplinare - Modalità

075/95-Annullabilità - Erroneo apprezzamento dei fatti - Carenza di prove

081/95.1-incolpato - comparizione - audizione-Mancata audizione dell'incolpato

121/95.1-avviso udienza - Notifica al portiere

Cass. Sent. civ. 3882/93 -Competenza-Fatto addebitato e albo iscrizione - Prevenzione

giudizio di impugnazione decisioni davanti al C.n.f.

a-sottoscrizione ricorso

101/91-Ricorso - Sottoscrizione

104/91-Ricorso - Sottoscrizione

045/92-Ricorso - Sottoscrizione - Mancata

024/93-Ricorso - Sottoscrizione - Nullità

101/95-Ricorso - Sottoscrizione

067/91-Ricorso - Sottoscrizione - Patrocinio

071/90-Procedimento davanti al C.n.f. - Patrocinio - Mandato speciale

b-modalità

019/92-Inammissibilità ricorso al C.n.f. - Modalità

099/90-Impugnativa al C.n.f. - Ricorso - Modalità deposito

086/89-ricorso al C.n.f. - presentazione - modalità

082/90-Impugnativa al C.n.f. - Ricorso - Modalità presentazione

092/89-impugnativa provvedimento Consiglio ordine - modalità

019/92-Inammissibilità ricorso al C.n.f. - Modalità

081/89-impugnativa al C.n.f. - modalità

050/90-Impugnativa al C.n.f. - Modalità

044/90-Impugnativa al C.n.f. - modalità

060/90-Impugnazione al C.n.f. - Modalità

036/96 Impugnazione - Modalità

024/90-Impugnativa al C.n.f. - modalità - tenuta albi

061/91-Impugnazione - Ricorso - Modalità deposito

171/94-Impugnazione -Deposito ricorso al Consiglio nazionale forense

083/94-Impugnazione davanti al C.n.f.

056/93.1-Impugnazione al C.n.f.

125/96.Ricorso avverso decisione del C.d.O., Deposito direttamente al C.n.f

c-termine

059/91-Impugnazione avanti il Cnf - Termine - Decorrenza

144/90-Ricorso - termine impugnativa

025/90-Impugnativa al C.n.f. - termine

021/92-Inammissibilità ricorso - Termine

085/90-Impugnazione al C.n.f. - Termine

135/90-Impugnazione al C.n.f. - Termine

140/90-Impugnazione al C.n.f. - termine

075/89-termine impugnazione

131/90-Impugnazione al C.n.f. - Termine

136/90-Impugnazione al C.n.f. - Termine

134/94-Ricorso al C.n.f. - Decorso termine - Inammissibile

178/94-Ricorso al C.n.f. - Termine presentazione

178/94-Ricorso al C.n.f. - Termine presentazione

134/94-Ricorso al C.n.f.-Decorso termine- Inammissibile

081/94-Tardiva presentazione ricorso C.n.f.

110/91-Inammissibilità ricorso - Scadenza del termine

102/89-Ricorso contro decisioni C.d.O. - Termine - Fonogramma

109/89-Ricorso contro decisioni C.d.O. - Termini perentori

106/91-Inammissibilità ricorso per mancato rispetto del termine

016/93-Ricorso presentato dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione

076/95-Impugnazione - termine

d-procedimento

027/95-Procedimento - Decesso professionista

080/95-Procedimento - Istanza di rinvio

039/95-Procedimento - Cessata materia del contendere

008/95-Procedimento .- Decesso professionista

008/93-Specificità dei motivi del ricorso

073/91-C.n.f. - Potere giurisdizionale - Reformatio in pejus

138/89.1-Giudizio di impugnazione avanti il C.n.f.

142/89-Giudizio di impugnazione avanti il C.n.f.

151/94-Impugnazione - Ricorso depositato al C.n.f.

010/95-Ricorso depositato al C.n.f.- Inammissibilità

083/95-Ricorso depositato al C.n.f.- Inammissibilità

004/89-procedimento davanti al C.n.f. - carenza di interesse

061/89-Impugnativa - Carenza di interesse

070/92-Funzione giurisdizionale del C.n.f. - Ipotesi previste dalla legge

069/95-Atti impugnabili

094/96.1-Sanzione irrogata dal C.d.O. su distinti addebiti - obbligo del C.N.F.

099/92-Giudizio di impugnazione avanti il Cnf - Deposito di copia della decisione

e-legittimazione impugnazione decisioni

037/90-Impugnativa provvedimenti al C.n.f. - legittimazione

130/90-Impugnazione davanti al C.n.f. - legittimazione

094/95-legittimazione impugnativa

075/90.1-legittimazione impugnativa - Denunziante esponente

023/90.1-Impugnazione al C.n.f. - legittimazione

067/90-Impugnazione davanti al C.n.f. - Legittimazione

135/94-Impugnazione al C.n.f. - Legittimazione - Delibera di archiviazione

076/94-Legittimazione impugnazione decisioni Ordini forensi

077/94-Legittimazone attiva all'impugnazione

062/94.1-Legittimazione attiva all'impugnazione

013/95-legittimazione a proporre ricorso al C.N.F.

084/95-legittimazione attiva ricorso

014/93-Legittimazione attiva al ricorso innanzi al C.N.F.

097/91.1-Legittimazione partecipazione giudizio dinanzi al CNF

Cass. S.U. Sent. 12865 legittimazione impugnazione

120/92-Impugnazione avanti la Corte di Cassazione - Sottoscrizione del ricorso

091/92-Impugnazione - Ricorso al Consiglio nazionale forense - Legittimazione.

111/96-Impugnazione - Ricorso al C.N.F., termine deposito

052/91-Delibera - impugnazione al Consiglio nazionale forense - Legittimazione

166/94-legittimazione impugnazione - terzi

107/96.1-Ricorso avverso decisioni C.d.O. - Legittimazione attiva del terzo

040/95-Procedimento dinanzi al C.N.F. legittimazione

040/93-legittimazione - Ricorso al Consiglio nazionale forense

073/93-legittimazione Ricorso al Consiglio nazionale forense

003/96-ricorso al C.n.f. - legittimazione attiva

f-rinuncia all'impugnazione

024/89-Impugnazione - Rinuncia

096/89-impugnativa - procuratore generale della corte di appello - rinuncia

080/89-impugnativa delibera - rinuncia

104/89- rinuncia al ricorso

082/89-impugnativa delibera - rinuncia al ricorso

105/89-Impugnazioni al C.n.f. - Rinuncia al ricorso

106/89-Impugnazioni al C.n.f. - Rinuncia al ricorso

137/89-Impugnazione al C.n.f.- Procuratore generale - Rinuncia

108/89-Impugnazione al C.n.f. - Rinuncia al ricorso

110/89-Impugnazioni al C.n.f. - Rinuncia al ricorso

110/89-Impugnazioni al C.n.f. - Rinuncia al ricorso

128/94-Reclamo al C.n.f. contro i risultati elettorali

098/95-Ricorso al C.n.f.- Rinuncia

089/90-Impugnativa del procuratore generale corte d'appello-rinuncia

037/96 Rinuncia ricorso C.n.f. - Comunicazione

018/90-Procedimento davanti al C.n.f. rinuncia al ricorso

085/95-Ricorso condizionato - Abbandono - Rinuncia

165/94-Rinuncia al ricorso da parte del ricorrente

088/91-Rinuncia ricorso - Cessazione materia del contendere

122/95-rinuncia all'impugnazione

Procedimento disciplinare

In generale

massime

003/92.1-Indagini preliminari - Procedimento disciplinare
2-mancanza di prova

1-Le indagini preliminari compiute prima dell'apertura del procedimento disciplinare non ledono il diritto di difesa dell'incolpato e non determinano la nullità del procedimento medesimo per violazione dell'art. 38 R.D. 27 novembre 1933, n. 1578.

2-Nel caso in cui non venga raggiunta la prova certa della colpevolezza dell'incolpato lo stesso deve essere prosciolto dall'addebito contestato. Nella fattispecie il professionista è stato prosciolto dagli addebiti (avere indotto un soggetto alla sottoscrizione tardiva di un preliminare di compravendita e avere sollecitato un teste a rendere al COnsiglio dell'Ordine una versione dei fatti di comodo, diversa da quella reale) perchè non è stata raggiunta la prova della colpevolezza dello stesso.

(C.N.F. 20 Gennaio 1992, n. 3 - Pres. f.f. LANDRISCINA - Rel. CASALINUOVO - P.M. DELLA ROCCA (concl. diff.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Udine, 29 maggio 1990).

117/91.1-Istituto della continuazione del processo penale
2.omessa esecuzione di incarichi ricevuti dal cliente

1.Nel procedimento disciplinare non può trovare applicazione l'istituto della continuazione, propria del procedimento penale.

2.Il professionista che omette di eseguire incarichi ricevuti dal cliente (pagamento di cambiali e attività di recupero crediti) viene meno agli obblighi di correttezza, diligenza, prestigio e decoro (nella fattispecie, data la molestia degli addebiti, la sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a mesi due).

(C.N.F. 2 Dicembre 1991, n. 117 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. CAGNANI - P.M. IANNELLI (concl. conf.) (Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma, 6 luglio 1989).

083/90-Consiglio ordine - organo amministrativo - partecipazione del P.M.

 Nella procedura avanti il Consiglio dell'ordine non può essere prospettata questione di incostituzionalità in quanto tale Consiglio è un organo amministrativo e non giurisdizionale. Il Consiglio dell'ordine nella sua attività disciplinare svolge il relativo compito all'interno dell'Ordine forense per la tutela di interessi che sono essenzialmente della classe forense e nei procedimenti disciplinari contro avvocati e procuratori deve seguire, quanto alla procedura, le norme particolari che sono dettate dalla legge professionale. Di conseguenza non può affermarsi che la presenza del P.M. nel procedimento disciplinare di primo grado avanti il Consiglio dell'ordine condizioni l'operato del Consiglio stesso, né che pregiudichi il diritto di difesa dell'incolpato. (Per tali motivi è stata respinta la questione di legittimità costituzionale delle norme del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 in relazione all'art. 3 della Costituzione laddove prevedono l'intervento del P.M. nel procedimento disciplinare di primo grado).

(C.N.F. 12 Ottobre 1990, n. 83 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. SICILIANI - P. JANNELLI (concl. conf.) - Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Grosseto, 22 marzo 1989).

021/93-Rapporti con i magistrati

Viola il disposto di cui all'art. 38 R.D.L. n. 1578/1933 il professionista che induce il giudice in errore mediante la presentazione di documenti formati irritualmente (nella specie l'avvocato in un procedimento ex art. 700 c.p.c. aveva indotto in errore il pretore sulla ritualità della notificazione del ricorso introduttivo, che aveva fatto eseguire a mani di persona non legittimata a riceverlo, espressamente indicando il proprio studio come luogo ove effettuarla, in evidente contrasto con la assunta rappresentanza dei ricorrenti. La sanzione inflitta è stata la sospensione dall'esercizio per mesi sei).

(C.N.F. 18 Marzo 1993, n. 21 - Pres. f.f. e Rel. CAGNANI - P.M. IANNELLI (concl. parz. conf.) - Respinge ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 15 luglio 1991).

096/90.1-Procedimento disciplinare - Natura amministrativa
2-Dovere di lealtà- falsificazione di foto

1-Il procedimento disciplinare dinnanzi al Consiglio dell'Ordine ha natura amministrativa e non giurisdizionale, come tale non può essere equiparato a quello penale. Di conseguenza va dichiarata non proponibile, e comunque manifestamente infondata, la questione di legittimità costituzionale, per presunta violazione del diritto di difesa, dell'intera disciplina procedurale in quanto in essa i diritti dell'incolpato sono sufficientemente tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli addebiti, la formalità della citazione, i termini di comparizione, la facoltà di farsi assistere da un difensore e la possibilità del ricorso al Consiglio nazionale forense.

2-Il professionista che alteri una fotografia della cliente e la produca in giudizio senza dichiarare che si tratta di un'immagine manipolata, né che la produzione aveva il solo fine di rappresentare la situazione precedente alla sistemazione di una ipotesi, viola il dovere di lealtà che deve improntare la condotta dell'avvocato ed esorbita dai pur ampi margini concessi al difensore per la tutela dei diritti della parte patrocinata. (Nella fattispecie al responsabile è stata ridotta la sanzione inflitta alla sola censura, in considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari a suo carico).

(C.N.F. 5 Novembre 1990, n. 96 - Pres. LANDRISCINA - Rel. PASSINO - P.M. JANNELLI (concl. conf.) - Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani, 10 giugno 1989).

082/96.1-Procedimento davanti al C.d.O., Apertura d'ufficio
2.Rapporti con i clienti, Trattenimento di somme di spettanza del cliente, Omessa esplicazione del mandato.

1- L'art. 38, 3 comma della legge professionale forense dispone che il procedimento è iniziato d'ufficio o su richiesta del P.M. ovvero su ricorso dell'interessato. Ben può dunque il C.d.O. deliberare l'apertura del procedimento disciplinare anche sul presupposto della sola conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni.

2- Pone in essere un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell'intera classe forense l'avvocato che, percepite somme di denaro dal cliente per l'espletamento del mandato, non svolga l'attività professionale richiesta e trattenga per sè le somme stesse. (Nella fattispecie è stata confermata la sanzione della sospensione per tre mesi).

(C.N.F. - 24 MAGGIO 1996, N. 82 - Pres. f.f. Panuccio - Rel. D'Arle - P.M. Iannelli (conf.) - Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 13 giugno 1994).

sentenze penali-procedimento penale - azione civile

massime

063/90-Azione penale - Azione civile

Il procedimento disciplinare è del tutto autonomo rispetto alle azioni civili e penali che possono avere rilevanza a diversi fini. Gli organi giudicanti a livello professionale possono infatti liberamente procedere all'accertamento dei fatti e delle responsabilità attinenti agli addebiti mossi agli incolpati, senza preclusioni di sorta.

(C.N.F. 23 LUGLIO 1990, n. 63 - Pres. CAGNANI - Rel. CAGNANI - P.M. LEO (concl. conf.) - Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Mantova, 4 aprile/3 maggio 1989).

015/96-Giudizio penale- Patteggiamento

La sentenza di patteggiamento non costituisce di per sè un'affermazione di colpevolezza, né tanto meno una confessione, ma è una pronuncia giurisdizionale che pur non avendo efficacia, ex art. 443 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi, certamente consente all'organo giudicante, di valutare gli elementi raccolti nel procedimento, al fine di porli a base del giudizio da compiersi nel procedimento disciplinare.

(C.N.F. n. 15 del 21-2-1996 )

036/90-Procedimento penale - Autonomia

Il procedimento disciplinare è autonomo rispetto a quello penale (avendo natura diversa sia per i presupposti che per le finalità) a tale autonomia trova espressione nella possibile diversa valutazione discrezionale dei fatti al fine di accertare se essi configurino o meno anche infrazioni di principi deontologici.

(C.N.F. 2 MAGGIO 1990, n. 36 - Pres. CAGNANI - Rel. SCASSELLATI SFORZOLINI - P.M. LEO (concl. parz. diff.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Siracusa, 15 aprile 1989).

007/90-Penale - Assoluzione per insufficienza di prove

Nel procedimento disciplinare non può farsi luogo a pronuncia di assoluzione per insufficienza di prove, in quanto il dubbio intorno ai fatti che avrebbero determinato la violazione dei doveri professionali si traduce in mancanza di prova circa la sussistenza dell'addebito. Pertanto, qualora il complesso delle risultanze processuali istruttorie induca ad un giudizio dubitativo circa la sussistenza del fatto, si deve addivenire al proscioglimento dell'incolpato.

(C.N.F. 8 Marzo 1990, n. 7 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. D'ALESSIO - P.M. LEO (concl. diff.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Piacenza, 12 luglio 1988).

006/90-Iscrizione albo - Provvedimento del Consiglio - contestazione dei fatti

È viziata da nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio la decisione del Consiglio dell'Ordine che, in violazione degli artt. 31, terzo comma legge professionale e 45, r.d. n. 37/1944, abbia rigettato la domanda di iscrizione all'Albo degli avvocati per motivi di condotta, senza la contestazione dei fatti e senza l'assegnazione del termine di almeno dieci giorni per eventuali giustificazioni.

(C.N.F. 8 Marzo 1990, n. 6 - Pres. LANDRISCINA - Rel. DOLZANI - P.M. VALERI (concl. conf.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 9 febbraio 1989).

117/95-Rapporti con il giudicato penale

Secondo il disposto del nuovo rito penale, deve escludersi un qualsiasi automatismo tra la sentenza penale di condanna e la decisione disciplinare. Il giudice disciplinare, infatti, è tenuto a valutare liberamente gli elementi probatori di carattere logico sui quali può pervenire a conclusioni diverse rispetto al giudice penale.

(C.N.F. - decisione n. 117 del 6-11-1995)

049/91-Fatti a rilevanza penale e disciplinare - Autonomia dei giudizi

La condotta del professionista forense deve essere esaminata dal Consiglio dell'Ordine indipendentemente dall'apprezzamento del giudice penale ed alla luce dei principi deontologici che devono caratterizzare il comportamento del professionista, onde accertare se lo stesso abbia commesso infrazioni alle indicate norme deontologiche, tali che non lo rendano degno di appartenere ad un ordine professionale.

(C.N.F. 19 APRILE 1991, N. 49 - Pres. LANDRISCINA - Rel. CARANCI - P.M. NICITA (concl. conf.).(Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia , 7 maggio 1990).

015/91.1-Pendenza di procedimento penale - Sospensione - Potere discrezionale
2.Sospensione cautelare - Valutazione discrezionale del Consiglio dell'Ordine.
3.Condanne penali -truffa-appropriazione-assegni a vuoto-Radiazione.

1.La necessità di sospensione del procedimento sino all'esito di quello penale - che ha come fondamento e limite l'indispensabilità logica dell'antecedente, avente carattere pregiudiziale, secondo le disposizioni del c.p.p. abrogato - deve essere tuttavia esclusa quando gli elementi istruttori, desunti dal processo penale, autonomamente e discrezionalmente valutati dal giudice disciplinare, consentono di rilevare - prescindendo dalla sussistenza o meno di un reato - un comportamento del professionista non conforme alla dignità e al decoro professionale.

2.La sospensione cautelare non ha natura di vera e propria sanzione disciplinare e per la sua applicazione non è necessario che il Consiglio dell'Ordine valuti la fondatezza delle incolpazioni o delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e l'opportunità della sospensione.

3.Il professionista che sia stato coinvolto in gravi vicende penali di risonanza anche nazionale, oltre che locale, per appropriazione indebita, truffa, ricettazione, traffico di sostanze stupefacenti, emissione di assegni a vuoto, e che sia stato inquisito per calunnia e violazione tributarie, ha compromesso con tali comportamenti non solo la propria reputazione, ma la dignità della intera classe forense. (Nella fattispecie il responsabile di tali addebiti è stato radiato dall'Albo).

(C.N.F. 9 APRILE 1991, N. 15 - Pres. LANDRISCINA - Rel. SCASSELLATI SFORZOLINI - P.M. DETTORI (concl. conf.) - Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Sanremo, 12 febbraio 1990).

099/95.1-Giudizio penale- Autonomia - Valutazione dei fatti
2-Prescrizione - Interruzione
3-gestione somme

1-La disciplina introdotta col nuovo codice di procedura sancisce il principio dell'autonomia dei procedimenti giurisdizionali: pertanto deve ritenersi legittima, da parte del Consiglio Nazionale Forense, l'autonoma valutazione dei fatti sia sotto il profilo penale, sia sotto quello disciplinare.

2-Il termine quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare è validamente interrotto dalla instaurazione del procedimento disciplinare e non riprende a decorrere se non alla conclusione del procedimento stesso.

3-Il professionista che trattiene indebitamente somme incassate per conto del proprio cliente, omettendo di dare esaurienti spiegazioni, e cercando, altresì, di ritardare e sviare il C.d.O. con dichiarazioni mendaci al riguardo, pone in essere la violazione di un preciso dovere deontologico; è pertanto adeguata la sanzione della cancellazione dagli albi.

(C.N.F. 30 SETTEMBRE 1995, N. 99 - Pres. RICCIARDI - Rel. MAZZAROLLI - P.M. IANNELLI (conf.) - Ricc. avv. M.F. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma del 21gennaio 1993).

103/95.1-Rapporti con il procedimento penale
2-sottrazione di documenti da fascicolo di studio

1- Non sussiste pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello amministrativo che si svolge innanzi al Consiglio dell'ordine per la valutazione di un comportamento del professionista dal punto di vista disciplinare. Pertanto, se i fatti sono pacificamente accertati, può procedersi al giudizio disciplinare senza dovere attendere la definizione del procedimento penale.

2- Costituisce grave violazione dei doveri deontologici il comportamento del professionista che sottrae un documento dal fascicolo di studio di un collega, e lo utilizza consegnandolo ad un terzo soggetto, il quale avrebbe potuto illecitamente avvalersene. A nulla rileva la circostanza che il fascicolo gli fosse stato spontaneamente consegnato per una consultazione. (Nella fattispecie è stata inflitta la sanzione della sospensione professionale per la durata di sette mesi).

(C.N.F. 13 OTTOBRE 1995, N. 103 - Pres. f.f. PANUCCIO - Rel. LUBRANO - P.M. IANNELLI (diff.) (Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Aosta del 19 luglio 1994).

giudizio primo grado davanti Cdo

massime

033/92-Contestazione addebito - Violazione effettivamente accertata - Non corrispondenza - Violazione diritto difesa

Qualora, nel giudizio di primo grado avanti al Consiglio dell'Ordine la contestazione dell'addebito (nella fattispecie, la supposta induzione in errore da parte dell'avvocato, il quale abbia impedito ad una cliente di prendere piena conoscenza dei termini di una transazione) non corrisponda alla violazione accertata nella successiva decisione del Consiglio dell'Ordine (carenze deontologicamente rilevanti nella liquidazione di un compenso elevato e comunque non giustificato dalle tariffe professionali), si deve ravvisare una violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito, e la conseguente nullità della decisione. L'addebito di aver seguito un comportamento "non lineare" nella richiesta degli onorari dovuti dal cliente costituisce nella specie un'accusa formale, astratta, che non tiene conto della obiettiva situazione di fatto esistente, e del contrasto tra il professionista e la cliente in ordine al modo di pervenire ad un'equa sistemazione della controversia. Pertanto l'incolpato deve essere prosciolto da tale addebito.

(C.N.F. 11 Febbraio 1992, n. 33 - Pres. f.f. LANDRISCINA - Rel. PICCINI - P.M. FEDELI (concl. diff.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Udine, 7 giugno 1990).

102/91-Incolpato - Dibattimento - Termine a comparire - Sospensione feriale

Il mancato rispetto del termine minimo a comparire assegnato al ricorrente in un giudizio disciplinare (tenuto conto della sospensione dei termini processuali fissata dall'art. 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742), ove non sanato dalla comparizione del ricorrente stesso, determina la nullità della successiva decisione.

(C.N.F. 20 Maggio 1991, n. 102 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. CARANCI - P.M. IANNELLI (concl. conf.) (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 24 settembre 1990).

022/92.1-Applicabilità norme al processo civile - Notifica ricorso
2 -Inammissibilità ricorso - Invio a mezzo posta - Termine presentazione

1-Ove non sia diversamente disposto dalla legge professionale si applicano al procedimento disciplinare le norme del processo civile. Ne consegue che una volta instaurato regolarmente il contraddittorio con la notifica dell'atto di citazione ed il rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 45 l.p., gli eventuali successivi rinvii possono essere disposti senza alcun termine minimo.

2-È inammissibile il ricorso spedito a mezzo posta entro il termine di presentazione di cui agli artt. 50 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e 59 R.D.L. 22 gennaio 1934, n. 37, ma pervenuto al Consiglio dopo la scadenza del termine stesso.

 (C.N.F. 8 Febbraio 1992, n. 22 - Pres. f.f. CAGNANI - Rel. VACIRCA - P.M. NICITA (concl. conf.) - Dichiara inammissibile ricorso contro decisione Consiglio Ordine Bologna, 18 maggio 1987).

079/90-Contestazione differente dal fatto

Va annullata la decisione con cui il Consiglio dell'Ordine abbia inflitto una sanzione disciplinare per una mancanza nettamente diversa da quella contestata. (Nella fattispecie all'incolpato era stata contestata l'omessa nomina di sostituto ai sensi dell'art. 127 c.p.p. e la sanzione era stata inflitta in relazione a suo abbandono della difesa).

(C.N.F. 4 Ottobre 1990, n. 79 - Pres. CAGNANI - Rel. DOLZANI - P.M. NICITA (concl. diff.) (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trapani, 8 ottobre 1988).

006/91-Omessa regolare convocazione - Delibera assunta in presenza di un numero legale di consiglieri .

Il Consiglio dell'Ordine può ritenersi regolarmente costituito solo se siano stati regolarmente e previamente convocati tutti i suoi componenti. L'omessa regolare convocazione comporta la nullità del procedimento disciplinare, anche se adottato con la presenza di un numero legale di consiglieri.