Procedimento disciplinare
In generale
massime
003/92.1-Indagini
preliminari - Procedimento disciplinare
117/91.1-Istituto
della continuazione del processo penale
083/90-Consiglio
ordine - organo amministrativo - partecipazione del P.M.
021/93-Rapporti
con i magistrati
096/90.1-Procedimento
disciplinare - Natura amministrativa
082/96.1-Procedimento
davanti al C.d.O., Apertura d'ufficio
sentenze penali-procedimento penale
- azione civile
massime
063/90-Azione
penale - Azione civile
015/96-Giudizio
penale- Patteggiamento
036/90-Procedimento
penale - Autonomia
007/90-Penale -
Assoluzione per insufficienza di prove
006/90-Iscrizione
albo - Provvedimento del Consiglio - contestazione dei fatti
117/95-Rapporti
con il giudicato penale
049/91-Fatti a
rilevanza penale e disciplinare - Autonomia dei giudizi
015/91.1-Pendenza
di procedimento penale - Sospensione - Potere discrezionale
099/95.1-Giudizio
penale- Autonomia - Valutazione dei fatti
103/95.1-Rapporti
con il procedimento penale
giudizio
primo grado davanti coa
massime
033/92-Contestazione
addebito - Violazione effettivamente accertata - Non corrispondenza -
Violazione diritto
difesa
102/91-Incolpato -
Dibattimento - Termine a comparire - Sospensione feriale
022/92.1-Applicabilità
norme al processo civile - Notifica ricorso
079/90-Contestazione
differente dal fatto
006/91-Omessa
regolare convocazione - Delibera assunta in presenza di un numero
legale di consiglieri .
007/91-Istruzione
probatoria - Difetto di prova certa - Assoluzione.
013/91-Comunicazione
di apertura del procedimento - Omessa sottoscrizione
030/90-Dibattimento
- Impedimento a comparire -
144/89-1notifica
atto di citazione. riformulazione addebiti
095/89.1-diritto
di difesa - deposito memorie - rinvio alle norme del c.p.c.
066/89.Decisione -
Contenuto - Sottoscrizione - Norme applicabili
158/89.1-Giudizio
di primo grado avanti il Consiglio dell'Ordine
171/89.1-Giudizio
di primo grado avanti il Consiglio dell'Ordine
019/95 Prova -
mancanza di prova su di un determinato comportamento
020/96-Contestazione
non precisa - Nullità - Prova
100/95.1-Prova
sussistenza dei fatti - Amnistia
120/95 prova
-mancanza di elementi probatori
112/95.1-Impedimento
a comparire del difensore
128/95.1-Impedimento
a comparire del difensore
102/95.1-Comparizione
incolpato - Impedimento giustificato
112/92-
convocazione interessato- tentativo di conciliazione
97/96.1-Comparizione
incolpato-domanda di rinvio-certificato medico
074/92.Proscioglimento
addebito - Prova testimoniale incerta e imprecisa
085/92.1-Deposito
della sentenza - Collegio giudicante
035/95.1-Mancata
audizione dei testi ammessi
080/90-Convocazione
incolpato - Termine
Cass. Sent. civ.
12391/92
043/92-Notificazione
decisione - Impugnazione - Difesa professionista
088/95.1-Decisioni
Consiglio - notifica
099/89.1-Decisioni
Consiglio - Notifica
043/92-Decisioni
Consiglio -Notifica- Impugnazione - Difesa professionista
022/92.1-Procedimento
disciplinare-Applicabilità norme al processo civile
123/89.1-Decisioni
Consiglio - Notifica
079/91.1-Procedimento
disciplinare - Consiglio competente
098/90-Notifica
atto citazione giudizio disciplinare - Modalità
075/95-Annullabilità
- Erroneo apprezzamento dei fatti - Carenza di prove
081/95.1-incolpato
- comparizione - audizione-Mancata audizione dell'incolpato
121/95.1-avviso
udienza - Notifica al portiere
Cass. Sent. civ.
3882/93 -Competenza-Fatto addebitato e albo iscrizione - Prevenzione
giudizio di impugnazione decisioni
davanti al C.n.f.
a-sottoscrizione
ricorso
101/91-Ricorso -
Sottoscrizione
104/91-Ricorso -
Sottoscrizione
045/92-Ricorso -
Sottoscrizione - Mancata
024/93-Ricorso -
Sottoscrizione - Nullità
101/95-Ricorso -
Sottoscrizione
067/91-Ricorso -
Sottoscrizione - Patrocinio
071/90-Procedimento
davanti al C.n.f. - Patrocinio - Mandato speciale
b-modalità
019/92-Inammissibilità
ricorso al C.n.f. - Modalità
099/90-Impugnativa
al C.n.f. - Ricorso - Modalità deposito
086/89-ricorso al
C.n.f. - presentazione - modalità
082/90-Impugnativa
al C.n.f. - Ricorso - Modalità presentazione
092/89-impugnativa
provvedimento Consiglio ordine - modalità
019/92-Inammissibilità
ricorso al C.n.f. - Modalità
081/89-impugnativa
al C.n.f. - modalità
050/90-Impugnativa
al C.n.f. - Modalità
044/90-Impugnativa
al C.n.f. - modalità
060/90-Impugnazione
al C.n.f. - Modalità
036/96
Impugnazione - Modalità
024/90-Impugnativa
al C.n.f. - modalità - tenuta albi
061/91-Impugnazione
- Ricorso - Modalità deposito
171/94-Impugnazione
-Deposito ricorso al Consiglio nazionale forense
083/94-Impugnazione
davanti al C.n.f.
056/93.1-Impugnazione
al C.n.f.
125/96.Ricorso
avverso decisione del C.d.O., Deposito direttamente al C.n.f
c-termine
059/91-Impugnazione
avanti il Cnf - Termine - Decorrenza
144/90-Ricorso -
termine impugnativa
025/90-Impugnativa
al C.n.f. - termine
021/92-Inammissibilità
ricorso - Termine
085/90-Impugnazione
al C.n.f. - Termine
135/90-Impugnazione
al C.n.f. - Termine
140/90-Impugnazione
al C.n.f. - termine
075/89-termine
impugnazione
131/90-Impugnazione
al C.n.f. - Termine
136/90-Impugnazione
al C.n.f. - Termine
134/94-Ricorso al
C.n.f. - Decorso termine - Inammissibile
178/94-Ricorso al
C.n.f. - Termine presentazione
178/94-Ricorso al
C.n.f. - Termine presentazione
134/94-Ricorso al
C.n.f.-Decorso termine- Inammissibile
081/94-Tardiva
presentazione ricorso C.n.f.
110/91-Inammissibilità
ricorso - Scadenza del termine
102/89-Ricorso
contro decisioni C.d.O. - Termine - Fonogramma
109/89-Ricorso
contro decisioni C.d.O. - Termini perentori
106/91-Inammissibilità
ricorso per mancato rispetto del termine
016/93-Ricorso
presentato dopo il decorso del termine previsto per l'impugnazione
076/95-Impugnazione
- termine
d-procedimento
027/95-Procedimento
- Decesso professionista
080/95-Procedimento
- Istanza di rinvio
039/95-Procedimento
- Cessata materia del contendere
008/95-Procedimento
.- Decesso professionista
008/93-Specificità
dei motivi del ricorso
073/91-C.n.f. -
Potere giurisdizionale - Reformatio in pejus
138/89.1-Giudizio
di impugnazione avanti il C.n.f.
142/89-Giudizio di
impugnazione avanti il C.n.f.
151/94-Impugnazione
- Ricorso depositato al C.n.f.
010/95-Ricorso
depositato al C.n.f.- Inammissibilità
083/95-Ricorso
depositato al C.n.f.- Inammissibilità
004/89-procedimento
davanti al C.n.f. - carenza di interesse
061/89-Impugnativa
- Carenza di interesse
070/92-Funzione
giurisdizionale del C.n.f. - Ipotesi previste dalla legge
069/95-Atti
impugnabili
094/96.1-Sanzione
irrogata dal C.d.O. su distinti addebiti - obbligo del C.N.F.
099/92-Giudizio di
impugnazione avanti il Cnf - Deposito di copia della decisione
e-legittimazione
impugnazione decisioni
037/90-Impugnativa
provvedimenti al C.n.f. - legittimazione
130/90-Impugnazione
davanti al C.n.f. - legittimazione
094/95-legittimazione
impugnativa
075/90.1-legittimazione
impugnativa - Denunziante esponente
023/90.1-Impugnazione
al C.n.f. - legittimazione
067/90-Impugnazione
davanti al C.n.f. - Legittimazione
135/94-Impugnazione
al C.n.f. - Legittimazione - Delibera di archiviazione
076/94-Legittimazione
impugnazione decisioni Ordini forensi
077/94-Legittimazone
attiva all'impugnazione
062/94.1-Legittimazione
attiva all'impugnazione
013/95-legittimazione
a proporre ricorso al C.N.F.
084/95-legittimazione
attiva ricorso
014/93-Legittimazione
attiva al ricorso innanzi al C.N.F.
097/91.1-Legittimazione
partecipazione giudizio dinanzi al CNF
Cass. S.U. Sent.
12865 legittimazione impugnazione
120/92-Impugnazione
avanti la Corte di Cassazione - Sottoscrizione del ricorso
091/92-Impugnazione
- Ricorso al Consiglio nazionale forense - Legittimazione.
111/96-Impugnazione
- Ricorso al C.N.F., termine deposito
052/91-Delibera -
impugnazione al Consiglio nazionale forense - Legittimazione
166/94-legittimazione
impugnazione - terzi
107/96.1-Ricorso
avverso decisioni C.d.O. - Legittimazione attiva del terzo
040/95-Procedimento
dinanzi al C.N.F. legittimazione
040/93-legittimazione
- Ricorso al Consiglio nazionale forense
073/93-legittimazione
Ricorso al Consiglio nazionale forense
003/96-ricorso al
C.n.f. - legittimazione attiva
f-rinuncia
all'impugnazione
024/89-Impugnazione
- Rinuncia
096/89-impugnativa
- procuratore generale della corte di appello - rinuncia
080/89-impugnativa
delibera - rinuncia
104/89- rinuncia
al ricorso
082/89-impugnativa
delibera - rinuncia al ricorso
105/89-Impugnazioni
al C.n.f. - Rinuncia al ricorso
106/89-Impugnazioni
al C.n.f. - Rinuncia al ricorso
137/89-Impugnazione
al C.n.f.- Procuratore generale - Rinuncia
108/89-Impugnazione
al C.n.f. - Rinuncia al ricorso
110/89-Impugnazioni
al C.n.f. - Rinuncia al ricorso
110/89-Impugnazioni
al C.n.f. - Rinuncia al ricorso
128/94-Reclamo al
C.n.f. contro i risultati elettorali
098/95-Ricorso al
C.n.f.- Rinuncia
089/90-Impugnativa
del procuratore generale corte d'appello-rinuncia
037/96 Rinuncia
ricorso C.n.f. - Comunicazione
018/90-Procedimento
davanti al C.n.f. rinuncia al ricorso
085/95-Ricorso
condizionato - Abbandono - Rinuncia
165/94-Rinuncia al
ricorso da parte del ricorrente
088/91-Rinuncia
ricorso - Cessazione materia del contendere
122/95-rinuncia
all'impugnazione
1-Le indagini
preliminari compiute prima dell'apertura del procedimento disciplinare
non ledono il
diritto di difesa dell'incolpato e non determinano la nullità del
procedimento medesimo
per violazione dell'art. 38
R.D. 27 novembre 1933, n. 1578.
2-Nel caso in cui
non venga raggiunta la prova certa della colpevolezza dell'incolpato lo
stesso deve essere
prosciolto dall'addebito contestato. Nella fattispecie il
professionista è stato
prosciolto dagli addebiti (avere indotto un soggetto alla
sottoscrizione tardiva di un
preliminare di compravendita e avere sollecitato un teste a rendere al
COnsiglio
dell'Ordine una versione dei fatti di comodo, diversa da quella reale)
perchè non è
stata raggiunta la prova della colpevolezza dello stesso.
(C.N.F.
20 Gennaio 1992, n. 3 - Pres. f.f. LANDRISCINA - Rel. CASALINUOVO -
P.M. DELLA ROCCA
(concl. diff.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine
Udine, 29 maggio
1990).
1.Nel
procedimento disciplinare non può trovare applicazione l'istituto della
continuazione,
propria del procedimento penale.
2.Il
professionista che omette di eseguire incarichi ricevuti dal cliente
(pagamento di
cambiali e attività di recupero crediti) viene meno agli obblighi di
correttezza,
diligenza, prestigio e decoro (nella fattispecie, data la molestia
degli addebiti, la
sanzione della sospensione è stata ridotta da mesi quattro a mesi due).
(C.N.F. 2
Dicembre
1991, n. 117 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. CAGNANI - P.M. IANNELLI
(concl. conf.)
(Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Roma,
6 luglio 1989).
Nella
procedura avanti il Consiglio dell'ordine non
può essere prospettata questione di incostituzionalità in quanto tale
Consiglio è un
organo amministrativo e non giurisdizionale. Il Consiglio dell'ordine
nella sua attività
disciplinare svolge il relativo compito all'interno dell'Ordine forense
per la tutela di
interessi che sono essenzialmente della classe forense e nei
procedimenti disciplinari
contro avvocati e procuratori deve seguire, quanto alla procedura, le
norme particolari
che sono dettate dalla legge professionale. Di conseguenza non può
affermarsi che la
presenza del P.M. nel procedimento disciplinare di primo grado avanti
il Consiglio
dell'ordine condizioni l'operato del Consiglio stesso, né che
pregiudichi il diritto di
difesa dell'incolpato. (Per tali motivi è stata respinta la questione
di legittimità
costituzionale delle norme del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37 in relazione
all'art. 3 della
Costituzione laddove prevedono l'intervento del P.M. nel procedimento
disciplinare di
primo grado).
(C.N.F. 12
Ottobre
1990, n. 83 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. SICILIANI - P. JANNELLI
(concl. conf.) -
Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Grosseto, 22 marzo
1989).
Viola il disposto
di cui all'art. 38 R.D.L. n. 1578/1933 il professionista che induce il
giudice in errore
mediante la presentazione di documenti formati irritualmente (nella
specie l'avvocato in
un procedimento ex art. 700 c.p.c. aveva indotto in errore il pretore
sulla ritualità
della notificazione del ricorso introduttivo, che aveva fatto eseguire
a mani di persona
non legittimata a riceverlo, espressamente indicando il proprio studio
come luogo ove
effettuarla, in evidente contrasto con la assunta rappresentanza dei
ricorrenti. La
sanzione inflitta è stata la sospensione dall'esercizio per mesi sei).
(C.N.F. 18 Marzo 1993,
n. 21 - Pres. f.f. e Rel. CAGNANI - P.M. IANNELLI (concl. parz. conf.)
- Respinge ricorso
contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 15 luglio 1991).
1-Il procedimento
disciplinare dinnanzi al Consiglio dell'Ordine ha natura amministrativa
e non
giurisdizionale, come tale non può essere equiparato a quello penale.
Di conseguenza va
dichiarata non proponibile, e comunque manifestamente infondata, la
questione di
legittimità costituzionale, per presunta violazione del diritto di
difesa, dell'intera
disciplina procedurale in quanto in essa i diritti dell'incolpato sono
sufficientemente
tutelati dalle norme che prevedono la contestazione specifica degli
addebiti, la
formalità della citazione, i termini di comparizione, la facoltà di
farsi assistere da
un difensore e la possibilità del ricorso al Consiglio nazionale
forense.
2-Il
professionista che alteri una fotografia della cliente e la produca in
giudizio senza
dichiarare che si tratta di un'immagine manipolata, né che la
produzione aveva il solo
fine di rappresentare la situazione precedente alla sistemazione di una
ipotesi, viola il
dovere di lealtà che deve improntare la condotta dell'avvocato ed
esorbita dai pur ampi
margini concessi al difensore per la tutela dei diritti della parte
patrocinata. (Nella
fattispecie al responsabile è stata ridotta la sanzione inflitta alla
sola censura, in
considerazione dell'assenza di precedenti disciplinari a suo carico).
(C.N.F.
5 Novembre 1990, n. 96 - Pres. LANDRISCINA - Rel. PASSINO - P.M.
JANNELLI (concl. conf.) -
Accoglie parzialmente ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trani,
10 giugno 1989).
1- L'art. 38, 3
comma della legge professionale forense dispone che il procedimento è
iniziato d'ufficio
o su richiesta del P.M. ovvero su ricorso dell'interessato. Ben può
dunque il C.d.O.
deliberare l'apertura del procedimento disciplinare anche sul
presupposto della sola
conoscenza dei fatti di pubblica notorietà o di semplici informazioni.
2- Pone in essere
un comportamento gravemente lesivo della dignità e decoro dell'intera
classe forense
l'avvocato che, percepite somme di denaro dal cliente per
l'espletamento del mandato, non
svolga l'attività professionale richiesta e trattenga per sè le somme
stesse. (Nella
fattispecie è stata confermata la sanzione della sospensione per tre
mesi).
(C.N.F.
- 24 MAGGIO 1996, N. 82 - Pres. f.f. Panuccio - Rel. D'Arle - P.M.
Iannelli (conf.) -
Rigetta ricorso avverso decisione C.d.O. di Foggia, 13 giugno 1994).
Il procedimento
disciplinare è del tutto autonomo rispetto alle azioni civili e penali
che possono avere
rilevanza a diversi fini. Gli organi giudicanti a livello professionale
possono infatti
liberamente procedere all'accertamento dei fatti e delle responsabilità
attinenti agli
addebiti mossi agli incolpati, senza preclusioni di sorta.
(C.N.F.
23 LUGLIO 1990, n. 63 - Pres. CAGNANI - Rel. CAGNANI - P.M. LEO (concl.
conf.) - Rigetta
ricorso contro decisione Consiglio Mantova, 4 aprile/3 maggio 1989).
La
sentenza di
patteggiamento non costituisce di per sè un'affermazione di
colpevolezza, né tanto meno
una confessione, ma è una pronuncia giurisdizionale che pur non avendo
efficacia, ex art.
443 c.p.p., nei giudizi civili o amministrativi, certamente consente
all'organo
giudicante, di valutare gli elementi raccolti nel procedimento, al fine
di porli a base
del giudizio da compiersi nel procedimento disciplinare.
(C.N.F.
n. 15 del 21-2-1996 )
Il procedimento
disciplinare è autonomo rispetto a quello penale (avendo natura diversa
sia per i
presupposti che per le finalità) a tale autonomia trova espressione
nella possibile
diversa valutazione discrezionale dei fatti al fine di accertare se
essi configurino o
meno anche infrazioni di principi deontologici.
(C.N.F.
2 MAGGIO 1990, n. 36 - Pres. CAGNANI - Rel. SCASSELLATI SFORZOLINI -
P.M. LEO (concl.
parz. diff.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine
Siracusa, 15 aprile
1989).
Nel
procedimento
disciplinare non può farsi luogo a pronuncia di assoluzione per
insufficienza di prove,
in quanto il dubbio intorno ai fatti che avrebbero determinato la
violazione dei doveri
professionali si traduce in mancanza di prova circa la sussistenza
dell'addebito.
Pertanto, qualora il complesso delle risultanze processuali istruttorie
induca ad un
giudizio dubitativo circa la sussistenza del fatto, si deve addivenire
al proscioglimento
dell'incolpato.
(C.N.F.
8 Marzo 1990, n. 7 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. D'ALESSIO - P.M. LEO
(concl. diff.) -
Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Piacenza, 12 luglio
1988).
È viziata da
nullità insanabile e rilevabile anche d'ufficio la decisione del
Consiglio dell'Ordine
che, in violazione degli artt. 31, terzo comma legge professionale e
45, r.d. n. 37/1944,
abbia rigettato la domanda di iscrizione all'Albo degli avvocati per
motivi di condotta,
senza la contestazione dei fatti e senza l'assegnazione del termine di
almeno dieci giorni
per eventuali giustificazioni.
(C.N.F.
8 Marzo 1990, n. 6 - Pres. LANDRISCINA - Rel. DOLZANI - P.M. VALERI
(concl. conf.) -
Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Milano, 9 febbraio
1989).
Secondo
il
disposto del nuovo rito penale, deve escludersi un qualsiasi
automatismo tra la sentenza
penale di condanna e la decisione disciplinare. Il giudice
disciplinare, infatti, è
tenuto a valutare liberamente gli elementi probatori di carattere
logico sui quali può
pervenire a conclusioni diverse rispetto al giudice penale.
(C.N.F.
- decisione n. 117 del 6-11-1995)
La condotta del
professionista forense deve essere esaminata dal Consiglio dell'Ordine
indipendentemente
dall'apprezzamento del giudice penale ed alla luce dei principi
deontologici che devono
caratterizzare il comportamento del professionista, onde accertare se
lo stesso abbia
commesso infrazioni alle indicate norme deontologiche, tali che non lo
rendano degno di
appartenere ad un ordine professionale.
(C.N.F.
19 APRILE 1991, N. 49 - Pres. LANDRISCINA - Rel. CARANCI - P.M. NICITA
(concl.
conf.).(Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia , 7
maggio 1990).
1.La necessità
di sospensione del procedimento sino all'esito di quello penale - che
ha come fondamento e
limite l'indispensabilità logica dell'antecedente, avente carattere
pregiudiziale,
secondo le disposizioni del c.p.p. abrogato - deve essere tuttavia
esclusa quando gli
elementi istruttori, desunti dal processo penale, autonomamente e
discrezionalmente
valutati dal giudice disciplinare, consentono di rilevare -
prescindendo dalla sussistenza
o meno di un reato - un comportamento del professionista non conforme
alla dignità e al
decoro professionale.
2.La sospensione
cautelare non ha natura di vera e propria sanzione disciplinare e per
la sua applicazione
non è necessario che il Consiglio dell'Ordine valuti la fondatezza
delle incolpazioni o
delle imputazioni penali, ma solo la gravità delle stesse e
l'opportunità della
sospensione.
3.Il
professionista che sia stato coinvolto in gravi vicende penali di
risonanza anche
nazionale, oltre che locale, per appropriazione indebita, truffa,
ricettazione, traffico
di sostanze stupefacenti, emissione di assegni a vuoto, e che sia stato
inquisito per
calunnia e violazione tributarie, ha compromesso con tali comportamenti
non solo la
propria reputazione, ma la dignità della intera classe forense. (Nella
fattispecie il
responsabile di tali addebiti è stato radiato dall'Albo).
(C.N.F.
9 APRILE 1991, N. 15 - Pres. LANDRISCINA - Rel. SCASSELLATI SFORZOLINI
- P.M. DETTORI
(concl. conf.) - Rigetta ricorso contro decisione Consiglio Ordine
Sanremo, 12 febbraio
1990).
1-La
disciplina
introdotta col nuovo codice di procedura sancisce il principio
dell'autonomia dei
procedimenti giurisdizionali: pertanto deve ritenersi legittima, da
parte del Consiglio
Nazionale Forense, l'autonoma valutazione dei fatti sia sotto il
profilo penale, sia sotto
quello disciplinare.
2-Il
termine
quinquennale di prescrizione dell'azione disciplinare è validamente
interrotto dalla
instaurazione del procedimento disciplinare e non riprende a decorrere
se non alla
conclusione del procedimento stesso.
3-Il
professionista che trattiene indebitamente somme incassate per conto
del proprio cliente,
omettendo di dare esaurienti spiegazioni, e cercando, altresì, di
ritardare e sviare il
C.d.O. con dichiarazioni mendaci al riguardo, pone in essere la
violazione di un preciso
dovere deontologico; è pertanto adeguata la sanzione della
cancellazione dagli albi.
(C.N.F.
30 SETTEMBRE 1995, N. 99 - Pres. RICCIARDI - Rel. MAZZAROLLI - P.M.
IANNELLI (conf.) -
Ricc. avv. M.F. (Rigetta ricorso avverso decisione del C.d.O. di Roma
del 21gennaio 1993).
1- Non sussiste
pregiudizialità del procedimento penale rispetto a quello
amministrativo che si svolge
innanzi al Consiglio dell'ordine per la valutazione di un comportamento
del professionista
dal punto di vista disciplinare. Pertanto, se i fatti sono
pacificamente accertati, può
procedersi al giudizio disciplinare senza dovere attendere la
definizione del procedimento
penale.
2- Costituisce
grave violazione dei doveri deontologici il comportamento del
professionista che sottrae
un documento dal fascicolo di studio di un collega, e lo utilizza
consegnandolo ad un
terzo soggetto, il quale avrebbe potuto illecitamente avvalersene. A
nulla rileva la
circostanza che il fascicolo gli fosse stato spontaneamente consegnato
per una
consultazione. (Nella fattispecie è stata inflitta la sanzione della
sospensione
professionale per la durata di sette mesi).
(C.N.F.
13 OTTOBRE 1995, N. 103 - Pres. f.f. PANUCCIO - Rel. LUBRANO - P.M.
IANNELLI (diff.)
(Rigetta il ricorso avverso decisione del C.d.O. di Aosta del 19 luglio
1994).
Qualora,
nel
giudizio di primo grado avanti al Consiglio dell'Ordine la
contestazione dell'addebito
(nella fattispecie, la supposta induzione in errore da parte
dell'avvocato, il quale abbia
impedito ad una cliente di prendere piena conoscenza dei termini di una
transazione) non
corrisponda alla violazione accertata nella successiva decisione del
Consiglio dell'Ordine
(carenze deontologicamente rilevanti nella liquidazione di un compenso
elevato e comunque
non giustificato dalle tariffe professionali), si deve ravvisare una
violazione del
diritto di difesa costituzionalmente garantito, e la conseguente
nullità della decisione.
L'addebito di aver seguito un comportamento "non lineare" nella
richiesta degli
onorari dovuti dal cliente costituisce nella specie un'accusa formale,
astratta, che non
tiene conto della obiettiva situazione di fatto esistente, e del
contrasto tra il
professionista e la cliente in ordine al modo di pervenire ad un'equa
sistemazione della
controversia. Pertanto l'incolpato deve essere prosciolto da tale
addebito.
(C.N.F.
11 Febbraio 1992, n. 33 - Pres. f.f. LANDRISCINA - Rel. PICCINI - P.M.
FEDELI (concl.
diff.) - Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Udine, 7
giugno 1990).
Il
mancato
rispetto del termine minimo a comparire assegnato al ricorrente in un
giudizio
disciplinare (tenuto conto della sospensione dei termini processuali
fissata dall'art. 1
della legge 7 ottobre 1969, n. 742), ove non sanato dalla comparizione
del ricorrente
stesso, determina la nullità della successiva decisione.
(C.N.F.
20 Maggio 1991, n. 102 - Pres. GRANDE STEVENS - Rel. CARANCI - P.M.
IANNELLI (concl.
conf.) (Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Venezia, 24
settembre 1990).
1-Ove non sia
diversamente disposto dalla legge professionale si applicano al
procedimento disciplinare
le norme del processo civile. Ne consegue che una volta instaurato
regolarmente il
contraddittorio con la notifica dell'atto di citazione ed il rispetto
del termine
dilatorio di cui all'art. 45 l.p., gli eventuali successivi rinvii
possono essere disposti
senza alcun termine minimo.
2-È
inammissibile il ricorso spedito a mezzo posta entro il termine di
presentazione di cui
agli artt. 50 R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 e 59 R.D.L. 22 gennaio
1934, n. 37, ma
pervenuto al Consiglio dopo la scadenza del termine stesso.
(C.N.F.
8 Febbraio 1992, n. 22 - Pres. f.f. CAGNANI
- Rel. VACIRCA - P.M. NICITA (concl. conf.) - Dichiara inammissibile
ricorso contro
decisione Consiglio Ordine Bologna, 18 maggio 1987).
Va annullata la
decisione con cui il Consiglio dell'Ordine abbia inflitto una sanzione
disciplinare per
una mancanza nettamente diversa da quella contestata. (Nella
fattispecie all'incolpato era
stata contestata l'omessa nomina di sostituto ai sensi dell'art. 127
c.p.p. e la sanzione
era stata inflitta in relazione a suo abbandono della difesa).
(C.N.F.
4 Ottobre 1990, n. 79 - Pres. CAGNANI - Rel. DOLZANI - P.M. NICITA
(concl. diff.)
(Accoglie ricorso contro decisione Consiglio Ordine Trapani, 8 ottobre
1988).
Il Consiglio
dell'Ordine può ritenersi regolarmente costituito solo se siano stati
regolarmente e
previamente convocati tutti i suoi componenti. L'omessa regolare
convocazione comporta la
nullità del procedimento disciplinare, anche se adottato con la
presenza di un numero
legale di consiglieri.